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<TBODY>
<TR>
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<CENTER>
<H5>Stretta sulle malattie dei dipendenti di pubbliche
amministrazioni</H5></CENTER><BR>
<P align=justify>Il dipendente di pubbliche amminitrazioni che si ammala
dovrà osservare fasce di controllo fiscale più estese e in caso di
malattia superiore a 10 giorni o seconda malattia nell'anno solare
giustificare presso strutture sanitarie pubbliche.</P><BR><B>Testo</B>
:<BR>
<P align=justify>Pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 25 giugno 2008 il
DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008 , n. 112<BR>Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria che
entra in vigore immediatamente.<BR><BR>All'articolo 71 il testo
recita.<BR><BR></P>
<BLOCKQUOTE class=myQuote><B>Assenze per malattia e per permesso
retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni</B><BR><BR>1.
Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni
di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con
esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi
carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento
accessorio. Resta fermo il trattamento piu' favorevole eventualmente
previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di
settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a
causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital,
nonche' per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie
salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma
costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e
concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al
miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere
utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione
integrativa.<BR><BR>2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta
per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il
secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata
esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica
rilasciata da struttura sanitaria pubblica.<BR><BR>3. L'Amministrazione
dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del
dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto
delle esigenze funzionali e organizzative. <STRONG>Le fasce orarie di
reperibilita' del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le
visite mediche di controllo, e' dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle
ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i
festivi.<BR></STRONG><BR>4. La contrattazione collettiva ovvero le
specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle
assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente,
definiscono i termini e le modalita' di fruizione delle stesse, con
l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle
tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti,
i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione
alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera
giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a
disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con
riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto
osservare nella giornata di assenza.<BR><BR>5. Le assenze dal servizio
dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in
servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la
contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di
maternita', compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo
di paternita', le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto,
per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di
giudice popolare, nonche' le assenze previste dall'articolo 4, comma 1,
della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di
handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 104.<BR><BR>6. Le disposizioni del presente articolo
costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi.</BLOCKQUOTE><BR><BR><B>Fonte:</B> Gazzetta Ufficiale n. 147
del 25 giugno 2008<BR><BR><B>Commento di Luca Puccetti</B><BR><BR>La nuova
norma è in odore di incostituzionalità . Introduce un trattamento molto
diverso tra il lavoratore della PA e del settore privato su un tema come
quello della salute che è materia costituzionalmente protetta. Lo
stabilire fasce orarie così ampie non solo crea problemi in merito al
rilascio della certificazione ma soprattutto lede il diritto del paziente
al recupero psicofisico che è diritto prevalente su quello delle necessità
lavorative.Il lavoratore incapace al lavoro per motivi di salute è prima
di tutto un malato che necessita di cure e tra tali cure può in alcuni
casi annoverarsi la necessità di uscire dal domicilio di malattia comunque
il dover osservare una fascia oraria così ampia per ottemperare alle
esigenze di controllo medico-fiscali può recare nocumento alla salute del
paziente, salute che come ben sappiamo è un concetto molto ampio e che
sussume il concetto di benessere psicofisico in senso lato. Nessun decreto
legge può prevalere sul diritto del paziente di scegliersi medico,
modalità e luogo di cura. Pertanto il paziente potrà sempre eleggere il
domicilio di malattia dove meglio crede e recarsi dal medico curante di
fiducia (privato o pubblico o convenzionato) giustificando la sua assenza
dal domicilio di malattia mediante idonea certificazione che attesti il
suo ricorso al sanitario per motivi di salute. <BR>Per come è scritta la
norma parrebbe che i giorni di malattia nel caso si tratti della seconda
nell'anno o della prima, se con prognosi di incapacità lavorativa
superiore a dieci giorni, debbano essere comunque certificati dal curante,
infatti chi altri potrebbe stabilire la durata della prima malattia
occorsa nell'anno?<BR><BR><BR>Inoltre molte amministrazioni non consentono
al dipendente di aspettare che pochi giorni dall'inizio malattia per
spedire la certificazione. In tal caso la "giusticazione" da parte della
Struttura sanitaria pubblica sarebbe una sorta di controllo a posteriori
della certificazione del curante.<BR><BR>Gravi perplessità emergono sul
contrasto di tali norme con massime, più volte ribadite dalla
giurisprudenza, circa la migliore possibilità di individuare le personali
necessità di recupero del paziente in relazione al suo vissuto, al suo
contesto ambientale, alla comorbidità, al profilo psicologico, e,
conseguentemente, alla migliore capacità di definire, caso per caso,
l'incapacità lavorativa, da parte del medico curante che dovrà certificare
il suo libero convincimento, indipendentemente dai condizionamenti che
potrebbero derivare dalle norme in questione, privilegiando la salute del
apziente allorquando ritenga che la ripresa dell'attività lavorativa
costituisca rischio apprezzabile al recupero psico-fisico.<BR><BR><BR>Nel
caso di difformità di giudizio tra il curante e il medico dipendente della
struttura sanitaria pubblica quale parere prevarrà? ed in che modo il
lavoratore avrà diritto ad esercitare opposizione? <BR><BR>Saremmo facili
profeti nel prevedere che tale norma sarà presto all'attenzione della
Corte Costituzionale.
<P></P></TD></TR></TBODY></TABLE></FONT></DIV>
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<br><br>
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