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<DIV><FONT face="Times New Roman" size=3>
<DIV><SPAN class=header><FONT color=#800080 size=6><STRONG>Continua il grande
furto</STRONG></FONT> </SPAN></DIV>
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<DIV><SPAN class=header><FONT face=Arial size=2></FONT> </DIV>
<DIV><FONT face=Arial size=2></FONT><BR></SPAN><SPAN
class=sottotitolo><EM>Prosegue senza sosta la privatizzazione di tutto ciò che è
pubblico. Continuano a smantellare senza pietà il patrimonio comune degli
italiani. Nel silenzio di tutti. Dl 25/6/2008, n. 112</EM> </SPAN><BR></DIV>
<DIV align=right><SPAN class=autori><BR>da <A
href="http://www.eddyburg/">www.eddyburg</A> - <SPAN
class=textnero>04/07/2008</SPAN> </SPAN></DIV>
<DIV><BR></DIV>
<DIV id=articolo align=justify>
<P>da: <A
href="http://eddyburg.it/article/articleview/11594/0/15/">http://eddyburg.it/article/articleview/11594/0/15/</A>
Autore: Edoardo Salzano, Data di pubblicazione: 04.07.2008 </P>
<P> </P><FONT face=Arial size=2></FONT></DIV>
<DIV align=justify> </DIV>
<DIV align=justify>
<P><BR><BR>Agghiacciante. Mentre in Sicilia si decide di vendere (regalare)
all’incanto il possesso e l'uso dei più preziosi beni culturali (si veda la
postilla alla notizia di Maria Pia Guermandi), a Roma il governo, eletto dal 47%
degli italiani ma che governa per tutti, avvia un ulteriore passo per imporre la
privatizzazione dei beni comuni anche a chi non lo voglia. Ha ridotto i
finanziamenti ai comuni? Ha ridotto ancora la possibilità di far funzionare
asili nido e giardini, assistenza sociale e servizi alle residenze? Ha inciso
anche così sui salari reali? Ha spinto i sindaci più sciocchi (e ce ne sono
tanti!) ad aumentare lo spreco di territorio autorizzando espansioni
ingiustificate per incassare gli oneri di urbanizzazione? Ebbene, permettiamo
loro di allungare la loro agonia tagliandosi qualche altro pezzo di patrimonio
pubblico. <BR><BR>Ecco il dettato del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112,
articolo 58. Introduce (l’obbligo? la facoltà?) della formazione del Piano delle
Alienazioni Immobiliari. Questo deve contenere l’elenco dei “singoli beni
immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio
delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di
dismissione”. L’inserimento dei beni nell’elenco ne determina la trasformazione
in merci: “ne determina la conseguente classificazione come patrimonio
disponibile”, e per di più, ma “ne dispone espressamente la destinazione
urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del Piano
delle Alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale”
Davvero incredibile. E naturalmente tale variante sfugge a qualsiasi controllo
di merito: essa “non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di
pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni”.
<BR><BR>Tragedia nella tragedia: nessuno ha reso pubblica questo ignobile
provvedimento, benché dal 25 giugno scorso fosse noto al Palazzo (e quindi, si
suppone, anche ai parlamentari d’opposizione, anche all’efficientissimo Governo
Ombra del PD. Il potere degli Alienanti è diventato davvero egemonico, il loro
governo un regime. <BR></P>
<P>Edoardo Salzano</P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT> </P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT> </P>
<P><FONT face=Arial size=2></FONT> </P>
<P><BR><STRONG>Ecco qui di seguito il testo dell’articolo tratto dal DL 25
giugno 2008 n. 112</STRONG> </P>
<P><STRONG></STRONG> </P>
<P> </P>
<P>Articolo 58.(Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di
regioni, comuni ed altri enti locali).</P>
<P>1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare di Regioni,Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con
delibera dell'organo di Governo individua, sulla base e nei limiti della
documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, isingoli beni
immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio
delleproprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di
dismissione. Viene cosìredatto il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato
al bilancio di previsione.</P>
<P>2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente
classificazione comepatrimonio disponibile e ne dispone espressamente la
destinazione urbanistica; la deliberazionedel consiglio comunale di approvazione
del Piano delle Alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico
generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, nonnecessita di
verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata
dicompetenza delle Province e delle Regioni</P>
<P>3. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare mediante le forme
previste per ciascuno di talienti, hanno effetto dichiarativo della proprietà,
in assenza di precedenti trascrizioni, eproducono gli effetti previsti
dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutividell'iscrizione
del bene in catasto.</P>
<P>4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività
di trascrizione,intavolazione e voltura.</P>
<P>5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, è
ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi
gli altri rimedi di legge.</P>
<P>6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre
2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410,
per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi
negli elenchi di cui al presente articolo. In tal caso, laprocedura prevista al
comma 2 del suddetto articolo si applica solo per i soggetti diversi daiComuni e
l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi
previsti dalcomma 5 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da
valorizzare.</P>
<P>7. I soggetti di cui all'articolo 1 possono in ogni caso individuare forme di
valorizzazionealternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia
dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzodi strumenti competitivi.</P>
<P>8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al
presente articolo possonoconferire i propri beni immobili anche residenziali a
fondi comuni di investimento immobiliareovvero promuoverne la costituzione
secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti deldecreto-legge 25
settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre2001,
n. 410.</P>
<P>9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli
immobili inclusi neglielenchi di cui all'articolo 1, si applicano le
disposizione dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 deldecreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre2001 n.
410.<BR></P></DIV></FONT></DIV></BODY></HTML></FONT></FONT>